L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa (ADR) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Rappresenta un’opportunità più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.
Il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.
Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.
In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:
Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.
L’attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia.
Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:
Il Mediatore Creditizio deve rispondere entro 30 giorni. Se non soddisfatto o non avesse ricevuto risposte, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, il Cliente può rivolgersi a:
– Arbitro Bancario Finanziario. Per disporre di informazioni sulla procedura da seguire presso i nostri uffici aperti al pubblico è a disposizione dei richiedenti una apposita guida ABF, scaricabile anche dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
ad eccezione delle controversie eventualmente riconducibili al rapporto con il mero Mediatore Creditizio così come disposto dall’art. 128 bis in combinato disposto con l’art. 115 del Testo Unico Bancario.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) – che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.
In applicazione della Delibera del CICR la Banca d’Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.
I sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie (in inglese ADR – Alternative Dispute Resolution) sono alternativi rispetto alla giustizia ordinaria. La risoluzione di una controversia al di fuori di un giudizio civile può risultare più conveniente in quanto la procedura seguita è più semplice (non è necessaria l’assistenza di un avvocato), rapida ed economica.
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema stragiudiziale di tipo “decisorio”, regolato da una specifica disciplina di origine legislativa. Gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderirvi; l’ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice. L’arbitrato nasce da un accordo delle parti, che può essere preesistente all’insorgere della controversia o successivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante adottato da un terzo neutrale (arbitro). Anche la conciliazione ha origine in un accordo tra le parti; in questo caso, però, il terzo neutrale (conciliatore) non decide sulla controversia, ma facilita le parti nel raggiungere un accordo, che può essere omologato dal giudice e acquistare valore di titolo esecutivo.
Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali – o sia entrato soltanto in relazione – con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. Le questioni da sottoporre all’Arbitro non possono però riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti e non hanno l’effetto tipico delle sentenze del giudice, ma se l’intermediario non esegue la prestazione stabilita dal Collegio in favore del cliente, la notizia dell’inadempimento è resa pubblica.
Entrambe le parti sono libere di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento. Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario o ricorrere alla conciliazione o all’arbitrato.
Non è possibile essere ascoltato personalmente per esporre fatti o esprimere valutazioni relative alla controversia. Le disposizioni prevedono che la procedura si svolga esclusivamente in forma scritta. Il ricorso è deciso sulla base della documentazione fornita dalle parti e acquisita dalla Segreteria tecnica nel corso della fase preparatoria.
No. La procedura davanti all’ABF non contempla l’acquisizione di prove mediante perizie disposte d’ufficio dal Collegio.
Il modulo di ricorso è disponibile sia in formato editabile, sia compilabile manualmente. Sono disponibili anche le relative istruzioni per la sua compilazione.
Attenzione: il programma non verifica o controlla le informazioni inserite. Non è possibile trasmettere il modulo via internet. Terminata la compilazione, il modulo di ricorso deve essere datato e sottoscritto a mano negli appositi riquadri. Il ricorso può essere presentato all’ABF inviandolo per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC) oppure consegnandolo a mano.