L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa (ADR) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Rappresenta un’opportunità più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.
Il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.
Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.
In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:
Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.
L’attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia.
Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:
Il Mediatore Creditizio deve rispondere entro 30 giorni. Se non soddisfatto o non avesse ricevuto risposte, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, il Cliente può rivolgersi a:
– **Arbitro Bancario Finanziario**. Per disporre di informazioni sulla procedura da seguire presso i nostri uffici aperti al pubblico è a disposizione dei richiedenti una apposita guida ABF, scaricabile anche dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
Ad eccezione delle controversie eventualmente riconducibili al rapporto con il mero Mediatore Creditizio così come disposto dall’art. 128 bis in combinato disposto con l’art. 115 del Testo Unico Bancario.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) – che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.
In applicazione della Delibera del CICR la Banca d’Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.
I sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie (in inglese ADR – Alternative Dispute Resolution) sono alternativi rispetto alla giustizia ordinaria. La risoluzione di una controversia al di fuori di un giudizio civile può risultare più conveniente, perché la procedura è più semplice (non è necessaria l’assistenza di un avvocato), rapida ed economica.
L’ABF è un sistema stragiudiziale di tipo “decisorio”, basato su una disciplina di origine legislativa. Gli intermediari sono obbligati ad aderirvi; il Collegio decide secondo diritto, ma la pronuncia non è vincolante e le parti possono rivolgersi al giudice. Mediazione e conciliazione richiedono un accordo tra le parti, così come l’arbitrato (che termina con un lodo vincolante).
Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali – o sia entrato in relazione – con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento, per fatti successivi al 1° gennaio 2009.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come una sentenza, ma se l’intermediario non esegue la prestazione disposta, l’inadempimento viene pubblicizzato.
Entrambe le parti rimangono libere di ricorrere a qualsiasi altro strumento di tutela (azione giudiziaria, conciliazione, arbitrato).
No. La procedura ABF si svolge esclusivamente per iscritto: il Collegio decide sulla base della documentazione fornita dalle parti.
No. Il procedimento non prevede l’acquisizione di prove mediante perizie d’ufficio.
La Guida pratica riassume le informazioni sull’Arbitro Bancario Finanziario.
Il modulo di ricorso è disponibile sia in formato editabile, sia compilabile manualmente. Sono disponibili anche le relative istruzioni per la sua compilazione.
Attenzione: il programma non verifica o controlla le informazioni inserite. Non è possibile trasmettere il modulo via internet. Terminata la compilazione, il modulo di ricorso deve essere datato e sottoscritto a mano negli appositi riquadri. Il ricorso può essere presentato all’ABF inviandolo per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC) oppure consegnandolo a mano.